Art. 7.

      1. All'articolo 51 della legge n. 354 del 1975, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «L'autorità di pubblica sicurezza può segnalare al riguardo la sussistenza di comportamenti posti in essere dal condannato incompatibili con la volontà di un positivo reinserimento nella società e tali da giustificare la revoca del provvedimento di semilibertà. Tali segnalazioni devono essere adeguatamente valutate dall'autorità giudiziaria».